IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 18 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio del 10 febbraio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto fissa le condizioni sanitarie per la produzione e la immissione sul mercato dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano dopo aver subito un trattamento ovvero alla preparazione di altri prodotti alimentari; 2. Il presente decreto non si applica: a) alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, ivi comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di origine animale, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti di vendita, dove la preparazione ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore; b) ai pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287; c) agli stabilimenti e ai laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di posti destinati alla ristorazione collettiva; d) agli stabilimenti che utilizzano come ingredienti i prodotti di cui all'art. 2, lettera b), al fine della produzione di alimenti composti.