IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 18 della legge  19  dicembre  1992,  n.  489,  recante
delega al Governo  per  l'attuazione  della  direttiva  92/5/CEE  del
Consiglio del 10 febbraio 1992; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 dicembre 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie e per gli affari regionali, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il  presente  decreto  fissa  le  condizioni  sanitarie  per  la
produzione e la immissione sul mercato dei prodotti a base di carne e
degli altri prodotti di origine animale destinati  al  consumo  umano
dopo aver subito un trattamento ovvero  alla  preparazione  di  altri
prodotti alimentari; 
   2. Il presente decreto non si applica: 
     a) alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti  a  base  di
carne, ivi comprese le paste fresche alimentari farcite con carne,  e
di altri prodotti di origine animale, destinati al consumo umano  nei
negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti  ai  punti  di
vendita, dove la preparazione ed  il  magazzinaggio  sono  effettuati
unicamente per la vendita diretta al consumatore; 
    b) ai pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto  1991,
n. 287; 
    c) agli stabilimenti e ai laboratori di produzione,  preparazione
e confezionamento di posti destinati alla ristorazione collettiva; 
    d) agli stabilimenti che utilizzano come ingredienti  i  prodotti
di cui all'art. 2, lettera b), al fine della produzione  di  alimenti
composti.